L'Amministrazione Comunale ha stabilito di non procedere al nomina del Difensore Civico Comunale.
I cittadini possono comunque rivolgersi al
Difensore Civico della Provincia di Milano
che riceve su appuntamento.
orari Segreteria: tel: 02.7740.2993 - fax 02 77402728 - dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00.
Il Difensore Civico è una figura europea stabilita dal trattato di Maastricht e recepita dal nostro statuto comunale (artt. da 72 a 76) che gli assegna, secondo la legge, le seguenti funzioni:
interventi presso gli organi e gli uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza dello statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri;
interventi su richiesta degli interessati o per propria iniziativa ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o un regolamento, eliminando per quanto possibile la violazione, dando consigli alla parte offesa per tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge;
vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti, garantendo il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui.
E' pertanto uno strumento di garanzia utile per i cittadini perché:
- verifica e tutela i diritti relativi alla persona, al territorio e all'ambiente;
- spiega la legge e semplifica le procedure, consigliando il cittadino sulle iniziative da intraprendere;
- aiuta a muoversi nella burocrazia degli uffici costituendo un anello di congiunzione tra il Cittadino e il Comune.
Non può però:
- intervenire nei confronti di un ufficio prima che il cittadino l'abbia già fatto personalmente;
- prendere decisioni al posto di un ufficio;
- rappresentare i cittadini in giudizio;
- occuparsi delle vertenze fra privati.
L'intervento del Difensore Civico è gratuito.
A volte le competenze del Difensore Civico vengono confuse con quelle del Giudice di Pace, che ha assorbito nel tempo, con il Difensore Civico, le mansioni affidate all'ex Giudice Conciliatore.
Chi è il Giudice di Pace
A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Si differenzia dal giudice conciliatore perché gli è stata attribuita una maggiore competenza in materia civile ed è previsto che dovrà giudicare anche in materia penale, sia pure per fatti lievi e di semplice valutazione.
Il corpo magistrati formato dai Giudici di Pace rappresenta il più numeroso (4.700) e maggiormente diffuso sul territorio nazionale.
Il Giudice di Pace appartiene all'ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo. Rimane infatti in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta per altri quattro anni. Al compimento di 75 anni il Giudice di Pace cessa dalle sue funzioni.
Il Giudice di Pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Ha l'obbligo di astenersi dal trattare la causa nei casi previsti dal codice di procedura civile e in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti in causa.
Per la sua qualità di magistrato onorario e non di carriera, il Giudice di Pace non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
La competenza per territorio è regolata dagli artt.18-30 del codice di procedura civile. Essa regola la scelta del foro, ossia il luogo ove il processo si svolge.
Per le opposizioni a sanzioni amministrative è sempre competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione art. 22 Legge 689/81.
Dove e quando
La competenza per territorio è regolata dagli artt.18-30 del c.p.c.. Essa regola la scelta del foro, ossia il luogo ove il processo si svolge. Per le opposizioni a sanzioni amministrative è sempre competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione art. 22 Legge 689/81.
Con nota dell'1 settembre 2009 il coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace ha tenuto a precisare che: " il Giudice di Pace non può dare consigli nè assistenza legale ai cittadini inmerito a questioni giuridiche o azioni da intraprendere.
Ai sensi degli artt. 316 e 322 c.p.c. presso il Giudice di Pace i cittadini possono proporre azioni civili o tentativi di conciliazione o chiedere la sentenza dichiarativa della perdita di possesso di veicoli, compilando gli appositi modelli depositati presso l'ufficio e disponibili anche sul sito internet
www.giudicedipacedimonza.it.
Non si procederà a colloqui personali, al di fuori delle azioni predette e non vengono fornite informazioni telefoniche sui procedimenti in corso.
Il Giudice di Pace - Sezione Civile - ha ufficio a Monza in Via Gerolamo Borgazzi, 27 - tel. 039/21699414 - fax 039 21699448 - orari d'ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30.
Altre informazioni sul sito
www.giudicedipacedimonza.it