Pagare le Imposte e le tasse

Ici - Imposta comunale sugli immobili

PRESUPPOSTO dell'I.C.I. è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
SOGGETTI PASSIVI
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sono:
a - il proprietario;
b - l'usufruttuario;
c - il titolare del diritto d'uso;
d - il titolare del diritto di abitazione;
e - il titolare del diritto di superficie e/o enfiteusi;
f - il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

Le aliquote e detrazioni fissate dal Comune di Usmate Velate per il 2011  sono le seguenti:
Tipologia
Aliquota ordinaria (altri fabbricati, terreni agricoli ed edificabili)
6,5‰
 
 
Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate
7‰
 
 
 
 
 
Esenzione dall'imposta per l'abitazione principale
Il d.l. n. 93 del 27/05/2008 ha stabilito che a decorrere dal 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella in cui il  possessore-contribuente dimora abitualmente in base alle risultanze anagrafiche.
Lo stesso decreto stabilisce che sono esenti dal pagamento dell'ICI anche le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento comunale, mentre non hanno diritto all'esenzione gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso).

Il regolamento comunale prevede l'assimilazione all'abitazione principale nei seguenti casi:
a)  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b)  due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione del contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.
c)  L'abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado che la occupano quale loro abitazione principale. In tale caso l'agevolazione è subordinata alla presentazione, entro il termine per versare l'acconto ICI per l'anno di riferimento, del contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato ai sensi del DPR 131/96. Qualora il contratto sia esibito dopo il termine per versare l'acconto, l'agevolazione sarà riconosciuta solo per il periodo dell'anno successivo alla sua trasmissione, a prescindere dalla data della sua sottoscrizione.

E' da considerarsi esente dal pagamento dell'ICI anche la pertinenza dell'abitazione principale, conformemente a quanto stabilito dal regolamento comunale, limitatamente però ad una sola unità immobiliare.

Dichiarazione ICI

L'obbligo di dichiarazione delle variazioni ai fini Ici è stato parzialmente abolito, per verificare se permane o meno tale obbligo a carico di ciascuno, i contribuenti sono invitati a consultare  le istruzioni per la compilazione della dichiarazione più in basso riportate o a  contattare l'Ufficio tributi.

Scadenze e versamenti:

Il versamento dell'I.C.I. può essere effettuato in un'unica soluzione dal 1 al 16 giugno di ogni anno oppure in due rate di uguale importo: la prima deve essere versata sempre dal 1 al 16 giugno ; la seconda dal 1 al 16 dicembre.
Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale comunale n. 30197271 intestato a Comune di Usmate Velate - Servizio Tesoreria - I.C.I. 
E', anche, possibile pagare l'Ici utilizzando il mod. F24.
Arrotondamenti: i versamenti vanno arrotondati all'euro. Per difetto se pari o inferiori a 0,49 centesimi, per eccesso se superiori. Esempio: Imposta € 105,49 - Pagamento € 105,00; Imposta € 105,50 - Pagamento € 106,00.
Versamenti minimi: l'Ici non deve essere pagata qualora l'importo complessivamente dovuto non è superiore a € 5,00.
In caso di ritardo nel pagamento, è possibile beneficiare del cosiddetto "ravvedimento operoso", cioè il versamento dell'imposta non pagata o parzialmente pagata, aumentata di sanzioni e interessi, inferiori rispetto a quelli calcolati dal Comune con accertamento fiscale.
Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data della scadenza si dovranno aggiungere all'importo una sanzione ridotta del 3,00 % e interessi pari al 1,5 % annuo per ogni giorno di ritardo.
Se invece il pagamento viene effettuato dopo i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza, bisogna applicare all'importo una sanzione del 3,75 % e interessi pari al 1,5 % annuo per ogni giorno di ritardo.

Trascorso un anno dal mancato o parziale pagamento, l'Ufficio Tributi comunale procede al recupero delle imposte dovute, maggiorate di una sanzione del 30% e di interessi moratori del 1,75 % annui. 

Normativa di riferimento:

Riferimenti generali alla legge nazionale
Pagina aggiornata il: 30 September 2011 07:23:29
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